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Superbonus 110%

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida Supebonus 110% relativa alle agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio.

Cos’è il Supebonus 110%?

Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.


Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici rientrano in questa detrazione al 110% come interventi aggiuntivi e pertanto solo se la loro installazione è eseguita insieme ad almeno uno degli interventi principali o trainanti quali:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

  • interventi antisismici.

Quali soggetti possono accedere?

Il supebonus non si applica a tutti i soggetti, ma solo a queste categorie:

  • condomìni

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

  • Onlus e associazioni di volontariato

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Quali sono i vantaggi?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La guida completa è scaricabile qui:


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